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Firma Digitale per presentazione istanze

Pubblicata il 15/11/2022

La firma Digitale è lo strumento che permette ai cittadini, ai professionisti e alle imprese di firmare documenti dando loro un valore legale. Pertanto, ai fini della presentazione di pratiche, i soggetti obbligati e/o legittimati dovranno munirsi di dispositivo di firma digitale qualora già non l'avessero.
Il mancato utilizzo di firma digitale nella documentazione allegata alle singole istanze, comporterà la sospensione della pratica e, nel caso di mancata regolarizzazione nei termini assegnati, il respingimento della stessa.
 
A maggior chiarimento di tutta l’utenza si richiama l’art. 20, comma 1 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (il c.d. C.A.D., D.Lgs. 82/2005, recentemente modificato dal D.Lgs. 217/2017) che stabilisce quanto segue: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.


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